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Diocesi di Novi Ligure

Comitato per l'erezione della diocesi di Novi Ligure




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Ordinamento della Chiesa Cattolica
A capo della Chiesa Cattolica è il Papa (o Sommo Pontefice). Egli, oltre a svolgere la funzione di capo spirituale della Chiesa in quanto successore di S. Pietro e vicario di Gesù Cristo in Terra, svolge anche quella di vescovo della diocesi di Roma e di sovrano temporale assoluto dello stato della Città del Vaticano.
E' eletto dal sacro collegio cardinalizio riunito in Conclave.

Al fine di migliorare l'esercizio delle sue funzione, il papa si serve dei Cardinali. Massimi dignitari della Chiesa Cattolica, suddivisi negli ordini di cardinali vescovi, cardinali preti e cardinali diaconi, sono posti a capo delle Sacre Congregazioni Romane (i cardinali di Curia), sorta di ministeri della Santa Sede, oppure delle principali diocesi del Mondo. Coloro che non hanno raggiunto gli 80 anni hanno il compito di riunirsi in conclave alla morte del pontefice ed eleggere il nuovo papa.

Il territorio della Chiesa viene amministrativamente suddiviso in province ecclesiastiche, diocesi e parrocchie.
La Provincia Ecclesiastica è un raggruppamento di più diocesi a capo della quale è l'arcivescovo metropolita. In Italia si hanno 41 province ecclesiastice.
In alcune nazioni come l'Italia, essendo numerose le diocesi e le province ecclesiastiche e al fine di creare una migliore corrispondenza con l'ordinamento amministrativo dello Stato, sono state istituite le regioni ecclesiastiche. Esse coincidono a grandi linee con le regioni amministrative e raggruppano in sè più province ecclesiastiche. Hanno il compito di intermediario tra la Conferenza episcopale (organo sovradiocesano che raggruppa tutti i vescovi di una Nazione) e le Chiese particolari.

L'unità fondamentale in cui è suddiviso il territorio è la diocesi. A capo di una diocesi è il vescovo, che è in essa massima autorità giuridica e religiosa. Se la diocesi è sede di provincia ecclesiastica, prende il nome di diocesi metropolitana, altrimenti di diocesi suffraganea. Accanto alla diocesi ed equiparate ad esse esistono altre chiese particolari: la prelatura territoriale, l’abbazia territoriale, il vicariato apostolico, la prefettura apostolica, l’amministrazione apostolica eretta stabilmente e l’ordinariato militare. In Italia si hanno 228 diocesi.

Ciascuna diocesi può essere suddivisa in Vicariati foranei (o decanati o arcipreture). Essi sono raggruppamenti di parrocchie limitrofe con il compito di controllo sul corretto funzionamento dell'attività pastorale in ogni singola parrocchia.

La più piccola unità territoriale è rappresentata dalla parrocchia, retta da un sacerdote che prende nome di parroco.



La diocesi e i vescovi
da Codice di Diritto Canonico
Can. 369
La diocesi è la porzione del popolo di Dio che viene affidata alla cura pastorale del Vescovo con la cooperazione del presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore e da lui riunita nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l'Eucaristia, costituisca una Chiesa particolare in cui è veramente presente e operante la Chiesa di Cristo una, santa, cattolica e apostolica.
Can. 372
§1.
Di regola la porzione del popolo di Dio, che costituisce una diocesi o un'altra Chiesa particolare, sia circoscritta entro un determinato territorio, in modo da comprendere tutti i fedeli che abitano in quel territorio.
Can. 373
Spetta unicamente alla suprema autorità erigere Chiese particolari; queste, una volta legittimamente erette, godono per il diritto stesso di personalità giuridica.
Can. 374
§1 e §2
Ogni diocesi o altra Chiesa particolare sia divisa in parti distinte o parrocchie.

Per favorire la cura pastorale mediante un'azione comune, più parrocchie vicine possono essere riunite in peculiari raggruppamenti, quali sono i vicariati foranei.
Can. 375
§1 e §2.
I Vescovi, che per divina istituzione sono successori degli Apostoli, mediante lo Spirito Santo che è stato loro donato, sono costituiti Pastori della Chiesa, perché siano anch'essi maestri di dottrina, sacerdoti del sacro culto e ministri del governo.

Con la stessa consacrazione episcopale i Vescovi ricevono, con l'ufficio di santificare, anche gli uffici di insegnare e governare, i quali tuttavia, per loro natura, non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica col Capo e con le membra del Collegio.
Can. 376
Si chiamano diocesani i Vescovi ai quali è stata affidata la cura di una diocesi; gli altri si chiamano titolari.
Can. 381
§1.
Compete al Vescovo diocesano nella diocesi affidatagli tutta la potestà ordinaria, propria e immediata che è richiesta per l'esercizio del suo ufficio pastorale, fatta eccezione per quelle cause che dal diritto o da un decreto del Sommo Pontefice sono riservate alla suprema oppure ad altra autorità ecclesiastica.
Can. 396
§1.
Il Vescovo è tenuto all'obbligo di visitare ogni anno la diocesi, o tutta o in parte, in modo da visitare tutta la diocesi almeno ogni cinque anni, o personalmente oppure, se è legittimamente impedito, tramite il Vescovo coadiutore, o l'ausiliare, o il Vicario generale o episcopale, o un altro presbitero.
Can. 403
§1, §2 e §3
Quando le necessità pastorali della diocesi lo suggeriscono, vengano costituiti, su richiesta del Vescovo diocesano, uno o più Vescovi ausiliari; il Vescovo ausiliare non ha il diritto di successione.

In circostanze particolarmente gravi, anche di carattere personale, al Vescovo diocesano può essere assegnato un Vescovo ausiliare fornito di speciali facoltà.

La Santa Sede, se ciò le risulta più opportuno, può costituire d'ufficio un Vescovo coadiutore, che pure viene fornito di speciali facoltà; il Vescovo coadiutore gode del diritto di successione.

Confini ed erezione di nuove diocesi
da Concilio Ecumenico Vaticano II
Decreto Christus Dominus sull'ufficio pastorale dei vescovi.
capitolo II
II. Delimitazione delle diocesi


[. . .]

22.
[. . .]

Pertanto, in materia di circoscrizioni diocesane, il santo Sinodo dispone che, ove ciò sia richiesto dal bene delle anime, prudentemente si addivenga il più presto possibile ad una revisione dei confini delle diocesi: dividendole, smembrandole o unendole, cambiando i loro confini o trasferendo in luoghi più adatti le sedi episcopali, o infine, quando si tratti di diocesi formate da grandi città, dando ad esse una nuova regolamentazione interna.

23.
Nella revisione delle circoscrizioni ecclesiatiche si abbia cura di salvaguardare in primo luogo l'unità organica della diocesi, riguardo alle persone, agli uffici, alle istituzioni, a somiglianza di un corpo vivo. Nei singoli casi poi, dopo aver esaminate attentamente tutte le circostanze, si osservino i seguenti criteri generali:

  1. Nello stabilire una circoscrizione diocesana, si tenga presente per quanto è possibile la varia composizione del popolo di Dio, perché ciò può rendere più agevole l'esercizio dell'azione pastorale. Nello stesso tempo si faccia in modo che questi agglomerati demografici si mantengano possibilmente uniti agli uffici e alle istituzioni civili che ne costituiscono la struttura organica. Perciò il territorio di ogni diocesi deve sempre essere ininterrotto.

    Se le circostanze lo permettono, si osservino i confini delle circoscrizioni civili e le particolari condizioni psicologiche, economiche, geografiche e storiche delle persone e dei luoghi.

  2. Generalmente l'estensione del territorio ed il numero degli abitanti sia tale che, da una parte, il vescovo, sebbene aiutato da altri, possa personalmente compiere le cerimonie pontificali, fare comodamente le visite pastorali, adeguatamente dirigere e coordinare tutte le opere di apostolato, e specialmente conoscere i sacerdoti, i religiosi e i laici che partecipano in qualche modo alle attività diocesane; dall'altra essi costituiscano un campo d'azione sufficientemente vasto e conveniente, nel quale sia il vescovo, sia i sacerdoti possano spendere in modo utile tutte le loro forze nel ministero, avendo presenti le necessità della Chiesa universale.

  3. Da ultimo, affinché nella diocesi si possa più convenientemente svolgere il ministero della salvezza, si segua la regola che in ogni diocesi vi siano sacerdoti sufficienti, per numero ed idoneità, ad un'appropriata cura spirituale del popolo di Dio; non manchino gli uffici, le istituzioni e le opere che sono proprie di ogni Chiesa particolare e che la pratica ha dimostrato necessarie sia al suo retto governo, sia all'esplicazione dell'apostolato; e infine o si abbiano già a disposizione o almeno prudentemente si preveda di poter da qualche parte procurare le risorse necessarie per sostenere le persone e le istituzioni diocesane.
[. . .]

 


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